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I COMBATTIMENTI TRA ANIMALI

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I COMBATTIMENTI TRA ANIMALI Empty I COMBATTIMENTI TRA ANIMALI

Messaggio  Albatros Gio Dic 15, 2011 8:04 am

Il lemma “combattimento” indica tutte le forme di conflitto fisico che coinvolgono almeno due animali. Ciò è da intendersi anche ai fini della legge in esame. È chiaro che rientrano in questa previsione solo i combattimenti organizzati e non le zuffe spontanee o le lotte estemporanee, come spesso avviene tra i cani o altri animali. Affinché possa intervenire la censura penale occorre che l’evento sia provocato, favorito, organizzato dall’uomo. Il combattimento può essere tra membri della stessa o di diversa specie (esempio: lotte tra cani, tra galli, tra pesci ecc. Tra specie diverse: cani contro puma, contro cinghiali, contro tassi, contro orsi; orsi contro puma, ecc.).
Il primo comma dell’articolo 544 quinquies C.p. prevede una sanzione delittuosa per chi “promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica”. Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento. Manca un’esplicita previsione per “chi partecipa” o “assiste”, ma ciò non vuol dire che tali condotte siano impunite: basti pensare agli articoli 110 (Pena per coloro che concorrono nel reato), e 416 (Associazione per delinquere) del Codice penale.
Nel nostro ordinamento, l’articolo 110 C.p. disciplina il concorso di persone alla commissione di un reato; ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, l’articolo stabilisce che quando più persone concorrono nel medesimo reato ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Il concorso di persone può essere materiale, consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato (come può essere, ad esempio, il trasportare i cani sul luogo dell’incontro, l’individuare o allestire il sito, il curare gli animali usati nelle lotte, ecc.), o morale, consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso, ecc.).
In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggiore senso di sicurezza (I Sezione penale, Massima 4805/1997 del 22.05.1997).

Questo testo è tratto dal volume:
Animali non bestie Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti, a cura di Gianluca Felicetti, pubblicato da Edizioni Ambiente nel 2004.
Per maggiori informazioni consultare il sito internet: http://www.edizioniambiente.it/eda/saggistica.htm
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