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Maltrattamento di animali

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Maltrattamento di animali Empty Maltrattamento di animali

Messaggio  Albatros Mar Dic 06, 2011 10:20 am

La nuova legge "sul maltrattamento degli animali" (RTF, 29 kb), legge 20 luglio 2004, n.189, che modifica la precedente fattispecie (art. 727 c.p.).
Ecco quali sono i principali cambiamenti:

- L'articolo 1 prevede una modifica al codice penale, con l'inserimento di un nuovo titolo che raccoglie i reati sugli animali ( titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali). Purtroppo nel titolo si può osservare ancora il retaggio di una visione antropocentrica delle norme a tutela degli animali.

- Un importante cambiamento è l'elevazione del reato di maltrattamento da contravvenzione a delitto, come delitti sono le nuove fattispecie previste all'articolo 1, comma 1 della legge n.189/2004 (uccisione, combattimenti, ecc.) e la conseguente previsione della pena detentiva oltre a quella pecuniaria. Essendo delitti la prescrizione del reato è più lunga e passa da 2 anni a 5 anni.

- È prevista una specifica norma che punisce l'uccisione di animali (articolo 544-bis); chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi.
Si amplia l'ambito delle condotte sanzionate per l'uccisione di animali.
Il termine animali non ha ulteriori connotazioni, quindi viene punita l'uccisione di qualsiasi animale, naturalmente salvo i casi in cui ciò sia consentito in base alle leggi in vigore in materia di animali. D'ora in poi potrà essere sanzionato anche chi uccide senza necessità il proprio animale (oltre al caso già sanzionato dal vecchio testo dell'uccisione del proprio animale per crudeltà) e anche chi uccide un animale che non appartiene a nessuno.
Finora l'uccisione senza necessità di un animale era punita dal codice penale (art. 638 c.p.) solo nel caso di uccisione di un animale altrui, a querela della persona offesa; la norma non è certo a tutela dell'animale in sé, ma dell'integrità del patrimonio dell'individuo; l'animale è preso in considerazione per il suo valore economico.

- Il reato di maltrattamento di animali (articolo 544-ter) prevede la reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque provochi una lesione ad un animale, lo sottoponga a sevizie, a comportamenti o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale.
Inoltre la stessa pena è prevista per chiunque somministra sostanze stupefacenti o attua trattamenti che rechino danno alla salute degli animali.

- Chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che provochino sevizie per gli animali (articolo 544-quater) è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Aumento da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione a scommesse clandestine o per trarne profitto o se deriva la morte dell'animale.

- È vietato promuovere o organizzare combattimenti tra animali che ne mettano in pericolo l'integrità fisica (articolo 544-quinquies); la violazione è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se le attività sono svolte in concorso con minorenni o persone armate, se si utilizzano videoriproduzioni per promuoverle.
Chiunque alleva o addestra animali per destinarli a combattimenti è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro; stessa pena per i proprietari e detentori degli animali impiegati nei combattimenti, se consenzienti.

- In caso di condanna per i delitti sopra descritti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato (articolo 544-sexies). È prevista inoltre la sospensione da 3 mesi a 3 anni dell'attività di trasporto, commercio e allevamento in caso di condanna di chi svolge queste attività.

- Gli animali oggetto di sequestro e confisca saranno affidati alle associazioni ed enti che ne faranno richiesta, e saranno individuati con un decreto del Ministro della Salute

- L'articolo 727 del c.p. rimane; è modificato e si intitola "Abbandono di animali".
Punisce due comportamenti: l'abbandono di animali domestici o che hanno acquisito abitudini della cattività e la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e che provochino gravi sofferenze.
Questi comportamenti rimangono contravvenzioni e sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Viene introdotta la possibilità di comminare la pena dell'arresto, prima per tali reati era prevista solo l'ammenda.

- L'art.2 prevede il divieto di utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e commercializzare e introdurre le pelli nel territorio nazionale.
La violazione è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.. È prevista in ogni caso la confisca e distruzione del materiale.
Divieto definitivo sancito da questa legge dopo che negli ultimi due anni queste attività erano state vietate con Ordinanze temporanee del Ministro della Salute

Nel Comune di Bologna è in vigore un'ordinanza contro i maltrattamenti degli animali, emanata nel 1998, che individua una serie di comportamenti vietati, poiché lesivi delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale. La suddetta ordinanza prevede poi le dimensioni minime di acquari e gabbie per i volatili e vieta l'esposizione di animali d'affezione nelle vetrine dei negozi, ad esclusione degli acquari. Alla voce "Normative" potete trovare il testo integrale dell'ordinanza del Comune di Bologna.

Riferimenti normativi:
Legge 20 luglio 2004, n.189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”
L.R. 7 aprile 2000, n.27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”
Ordinanza contro i maltrattamenti degli animali, P.g. n.95630 del 15.06.98
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