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In caso di intervento dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria

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In caso di intervento dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria Empty In caso di intervento dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria

Messaggio  Albatros Mar Nov 15, 2011 1:11 pm

Consigli utili per la corretta e tranquilla gestione normativa dell'allevamento e dell'esercizio preposto alla vendita di uccelli e/o di altri animali, modus comportamentale da assumere in caso di intervento dell'Autorità Giudiziaria e/o della Polizia Giudiziaria

La conoscenza e, soprattutto, la osservanza delle norme che precedono comportano, senza dubbio alcuno, la tranquillità gestionale da parte del soggetto titolare dell'allevamento piuttosto che di un esercizio preposto alla vendita di uccelli o animali etc. etc. .....
E' opportuno segnalare il modus comportamentale (ovviamente sotto il profilo generale) da assumere nel caso di intervento della Polizia Giudiziaria ai fini di un controllo ovvero per la repressione di eventuali reati a configurarsi.
Ad oggetto di un utilità pratica del presente lavoro è indispensabile sollevare alcune domande e , dunque, ricercare le relative risposte:
A - Chi sono i soggetti legittimati ad operare controlli?
B - quali sono le loro funzioni, quali provvedimenti possono assumere di iniziativa e quali devono essere disposti dall'Autorità Giudiziaria?
La risposta alla domanda sub A che precede è contenuta nell'art. 57 del codice di procedura penale ed in particolare:
Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria:
i Dirigenti, i Commissari, gli Ispettori, i Sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell' amministrazione della pubblica Sicurezza riconosce tale qualità;
gli Ufficiali Superiori e Inferiori e i Sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli Agenti di Custodia e del Corpo Forestale dello Stato, nonché gli altri appartenenti alle predette Forze di Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive Amministrazioni riconosce tale qualità;
il Sindaco dei comuni ove non abbia sede un Ufficio di Polizia di Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di Finanza.
Sono Agenti di Polizia Giudiziaria :
il personale della Polizia di Stato al quale l' ordinamento dell' amministrazione della Pubblica Sicurezza riconosce tale qualità;
i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell' ambito territoriale dell' ente di appartenenza, le guardie delle provincie e dei comuni quando sono in servizio.
Sono altresì ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali la legge ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall' art. 55.
Dalla lettura analitica dell' articolo si evince chi sono gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria. Pertanto è del tutto evidente che chiunque non indicato nel testo dell' articolo appena innanzi riportato non fa parte degli organi di Polizia Giudiziaria e, dunque, non può operare alcun tipo di controllo. Può verificarsi - e sempre più frequentemente accade - che pseudo associazioni ambientaliste o pseudo associazioni a difesa della flora e della fauna od ancora O.N.L.U.S. per la tutela del patrimonio faunistico, zootecnico ed ambientale dello stato operano ispezioni presso allevamenti o esercizi predisposti alla vendita. Tali ispezioni o controlli non possono, in nessun modo, essere effettuati se non con l' ausilio degli agenti o degli ufficiali di Polizia Giudiziaria; in alcuni casi, specificatamente indicati dalla legge, può essere prevista un' autonomia di intervento (cioè senza l' ausilio della Polizia Giudiziaria) ma gli operanti devono mostrare, prima di trovare ingresso nella' allevamento, ovvero nell' esercizio commerciale, il titolo autorizzativo che li legittima a compiere quanto, in via ordinaria, è demandato esclusivamente alle funzioni di Polizia Giudiziaria.
In riferimento alla domanda sub B che, pure, precede le funzioni della Polizia Giudiziaria, ex art. 55 c.p.p., sono le seguenti:
la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant' altro possa servire per l' applicazione della legge penale.
Svolge ogni indagine ed attività disposta o delegata dall' autorità giudiziaria.
Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di Polizia Giudiziaria.
La Polizia Giudiziaria, dunque, può svolgere sia un' azione di iniziativa che un' azione disposta o delegata dall' autorità giudiziaria: il contenuto della norma, al comma 1, esplicita quali sono i casi in cui la P.G. è legittimata ad agire di iniziativa, casi relativamente ai quali deve riferire, senza ritardo e per iscritto, al pubblico ministero, la notizia di reato descrivendo gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi raccolti indicando, altresì, le fonti di prova e le attività compiute. Ed è proprio in riferimento all' azione d' iniziativa che la Polizia Giudiziaria può effettuare, ad esempio, la perquisizione, ma solo sussistendo determinate soluzioni analiticamente contemplate all' art. 352 del codice di procedura penale:
Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possano essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo e che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l' evaso.
Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l' alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi (1).
Quando si deve procedere all' esecuzione di un' ordinanza che dispone la custodia cautelare [c.p.p. 285, 286, 292] o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputate o condannata per un dei delitti previsti dall' art. 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto; gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione.
La perquisizione domiciliare può essere seguita anche fuori dei limiti temporali dell' art. 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l' esito.
La Polizia Giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le 48 ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle 48 ore successive, convalida la perquisizione.
Parimenti la Polizia Giudiziaria può agire d' iniziativa se vi sono accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone così come previsto dall' art. 354 c.p.p.:
Gli ufficiali degli agenti di Polizia Giudiziaria, curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell' intervento del pubblico ministero.
Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della Polizia Giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l' alterazione e l' accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all' originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti (1).
Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico si osservano le disposizioni del comma 2 bis dell' art. 349 (2)
Il comportamento da assumere da parte della Polizia Giudiziaria e da parte di chi subisce le iniziative deve sempre essere di reciproca disponibilità e cortesia, conservando integri, da un lato, il dovere (obbligo) della Polizia Giudiziaria di eseguire gli accertamenti opportuni e, dall' altro il riconoscimento, di chi subisce gli accertamenti, di veder tutelati e salvaguardati i propri diritti. I suggerimenti che possono essere indicati sono i seguenti:
Osservare le norme;
Non declinare mai false generalità;
In caso di controlli verificare preventivamente che gli operanti siano legittimati a compiere gli atti di indagine che si apprestano ad eseguire (non è possibile irrompere in un' attività o in un' abitazione senza qualificarsi e senza mostrare il titolo in forza del quale si procede);
In caso di ispezioni, di controlli, di perquisizioni etc., richiedere i motivi che giustificano gli interventi o, in caso di attività delegata richiedere la esibizione del provvedimento autorizzativo dell' intervento;
In caso di perquisizione di ha il diritto, nella immediatezza, alla presenza di un legale di fiducia (si consiglia la sua presenza);
In caso di sequestro gli operanti devono redigere e rilasciare copia del relativo verbale con la indicazione dei reati che si assumono essere stati commessi e che, dunque, giustificano l' adozione del provvedimento: lo stesso deve obbligatoriamente contenere il luogo della custodia degli animali sequestrati ed il nome del custode (che può essere anche la persona nei confronti della quale viene adottato il sequestro) quando non sia possibile l' affidamento delle cose sequestrate alla cancelleria o alla segreteria. Qualsiasi successivo cambiamento delle modalità di custodia deve essere verbalizzato dall' autorità giudiziaria procedente con facoltà del soggetto che subisce il sequestro di poter conoscere circa la destinazione delle cose sequestrate. L' autorità giudiziaria può provvedere alla vendita o alla distruzione delle cose deperibili: anche in questo caso viene redatto verbale da allegare agli atti. Colui che subisce il sequestro può chiedere di essere nominato custode giudiziario: un' eventuale diniego in tal senso deve essere motivato in ragione di una più idonea collocazione degli animali sequestrati;
Non agitarsi per la presenza della Polizia Giudiziaria soprattutto al fine di essere presenti, vigili e compartecipi alle attività che si stanno compiendo;
Leggere, attentamente, e prima di sottoscrivere, i verbali (es. di perquisizione, di sequestro, di elezione di domicilio etc.) redatti dagli operanti ed eventualmente contestare o far notare i punti o i passaggi non sufficientemente ben rappresentati o non rappresentati affatto.
Note
(1)= Comma così modificato dall'art. 9, L. 18.3.2008, n.48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.
(2)= Periodo aggiunto dall'art. 10 , D.L. 27.7.2005, n. 144, convertito, con modificazioni, con L. 31.7.2005, n. 155

Fonte: Copiato dalla Guida Normativa per Allevatori Ornicoltori distribuito dalla F.O.I. Onlus
Testo a cura dell'Ufficio Legale della Federazione Ornicoltori Italiani-Onlus
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